Il via libera al bonus 75% in 12 punti
Quali i punti della risposta dell’AdE? Anzitutto:
1| I lavori di soli infissi esterni ed interni, eventualmente anche motorizzati, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche possono generare il diritto al bonus 75%;
2|I lavori possono essere eseguiti in appartamenti siti in edifici composti da due a otto unità immobiliari e con più di otto unità immobiliari, in edifici unifamiliari o unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con accessi autonomi;
3| Gli interventi devono consentire l’eliminazione degli ostacoli alla mobilità o agevolare la fruizione di arredi e attrezzature;
4| I lavori possono essere realizzati anche in edilizia libera;
5|Possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari;
6| Gli interventi si riferiscono a diverse categorie di lavori;
7|Il bonus 75% nel caso di sostituzione degli infissi non necessita di ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche;
8|Gli interventi devono rispettare i requisiti del DM 236/1989;
9|Questi requisiti riguardano principalmente l’apertura e la chiusura agevoli delle finestre, l’altezza delle maniglie e la sicurezza delle parti mobili;
10| Nello specifico le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8, da verificare sul campo utilizzando un dinamometro. L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm;
11| Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni;
12| Necessità di una relazione tecnica da parte di un progettista abilitato deve asseverare, a fine lavori, il rispetto dei requisiti del DM 236.
Sconto e cessione
Verificate tutte queste condizioni, scrive l’Agenzia, l’utente può fruire della detrazione di cui all’articolo 119ter del decreto Rilancio, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Ivi compreso lo sconto in fattura e la cessione del credito come ribadito dal DL 11 convertito nella legge 38. Nonostante questo, Ambrosi ha suggerito di consigliare ai clienti di detrarre direttamente il 75% in 5 o addirittura in 10 anni. Magari finanziando l’operazione con il credito al consumo in caso di mancanza di liquidità. Ha avvertito pure di porre molta attenzione al possibile emergere improvviso di un decreto legge, come fu il DL 11, E, quindi di porre in atto strategie documentali come bonifici, ordini e conferme d’ordine, via mail e PEC ecc. che attestino un reale rapporto contrattuale tra cliente e venditore.
Finestre, porte, oscuranti e motorizzazioni
Nell’interpello l’utente aveva precisato di abitare in un appartamento, senza accesso autonomo dall’esterno e non funzionalmente indipendente, all’interno di un condominio di 12 unità. E che intendeva sostituire esclusivamente i serramenti interni ed esterni con accessori (avvolgibili) comprese le motorizzazioni con i requisiti previsti per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche come indicato nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Nulla da eccepire da parte di AdE per le motorizzazioni, indispensabile ausilio per i disabili, come peraltro previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Con o senza disabili nell’unità immobiliare
E’ interessante notare che nella risposta l’AdE precisa che la detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili o over 65 nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori, come da Circolare 7/E del 25 giugno 2021. Sottolineato, infine, dal relatore che finalmente anche le porte intene, che da sempre non hanno mai avuto alcuna agevolazione salvo effettuare opere murarie, ora potranno godere di un signor bonus, sempre che rispettino il DM 236. Era ora!
Per non rischiare di commettere errori che un domani potrebbero essere contestati dall’Agenzia delle Entrate, l’unico modo è quello di attenersi rigorosamente al testo della norma e fare riferimento alla specifica prassi fiscale maturata sul punto che, nel caso del bonus 75%, al momento, è limitata.
La spesa ammissibile per importo totale dei lavori che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche
50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o con accesso autonomo;
40.000 euro per unità immobiliare per edifici 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro per unità immobiliare oltre le 8 unità immobiliari.